La Legge n. 72 del 1980 “ Organismi collegiali della scuola “ e successive modifiche, al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità sociale e civile, istituisce il :
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è composto da:
un rappresentante degli insegnanti per ogni corso o frazione di corso o per classi parallele eletto dalle rispettive assemblee;
due rappresentanti dei genitori degli alunni per ogni corso o per classi parallele eletto dalle rispettive assemblee;
un rappresentante del personale non docente;
due rappresentanti designati dalle forze organizzate dei lavoratori dipendenti;
un rappresentante designato dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;
un rappresentante per ogni Giunta di Castello in cui opera la circoscrizione scolastica.
Partecipa di diritto il Dirigente scolastico.
Nella prima riunione dopo la sua costituzione, il Consiglio di Istituto elegge fra i suoi membri, a maggioranza, un genitore come Presidente, una Giunta Esecutiva composta da: un insegnante, un genitore, un non docente, e, nella Scuola Superiore, uno studente.
Il Dirigente scolastico ed il Presidente del Consiglio di Istituto ne fanno parte di diritto.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente scolastico.
Il Collaboratore Amministrativo della Scuola assiste alle riunioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva.
Competenze del Consiglio di Istituto:
contribuire alla determinazione dei criteri per l’attuazione e l’organizzazione dell’attività educativa e didattica del plesso ;
fare proposte per acquistare, innovare e conservare le attrezzature ed il materiale didattico necessari al funzionamento del plesso nei limiti dei fondi di bilancio a ciò destinati;
promuovere contatti con gli altri plessi al fine di organizzare scambi di informazioni ed esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
promuovere iniziative di sperimentazione
promuovere attività sociali e culturali di particolare interesse educativo;
favorire l’inserimento nel plesso di alunni portatori di handicap o con difficoltà di varia natura, promuovendo la realizzazione delle finalità di cui all’art.3 della Legge 30 luglio 1980 n.60 anche mediante la partecipazione alle sedute dell’équipe specialistica alle dipendenze dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
L’elezione attiva e passiva, per le singole rappresentanze, spetta esclusivamente agli appartenenti alle rispettive componenti.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa legalmente le veci.
Non possono essere eletti quali rappresentanti dei genitori, gli insegnanti operanti nel plesso o istituto scolastico medesimo.
Il voto a mezzo scheda è personale, libero e segreto.
Le elezioni degli organismi collegiali si svolgono entro il 31 ottobre di ogni anno.
L’autorità scolastica provvede alla convocazione di Assemblee elettive per la designazione delle rappresentanze negli organismi previsti dalla legge, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dalla Commissione Pubblica Istruzione ed emanato con Decreto Reggenziale.